Art. 5.
(Aumento e unificazione delle sanzioni amministrative accessorie per i reati di omicidio e lesioni personali totalmente e permanentemente inabilitanti).

      1. Salve le maggiori sanzioni di legge nei confronti del responsabile dei reati previsti e puniti dagli articoli 575, 579, 580, primo comma, primo periodo, 583, terzo comma, 584, 586, 589 e 590, secondo comma, limitatamente alle lesioni totalmente e permanentemente inabilitanti, del codice penale, all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da uno a cinque anni delle abilitazioni, autorizzazioni, permessi, licenze e patenti amministrative relativi alle attività nell'ambito delle quali il reato è stato consumato.
      2. La sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 1 del presente articolo

 

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è diminuita fino ad un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 438 e seguenti e 444 e seguenti del codice di procedura penale.
      3. Il secondo comma dell'articolo 33 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Le disposizioni dell'articolo 31 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo, se la pena inflitta è inferiore a tre anni di reclusione, o se è inflitta soltanto una pena pecuniaria, salvo che si tratti di omicidio o lesioni totalmente e permanentemente inabilitanti».

      4. Il comma 2 dell'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dall'articolo 1 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, è sostituito dal seguente:

      «2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa, la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di lesioni personali totalmente e permanentemente inabilitanti o di omicidio colposo la sospensione della patente è da uno a cinque anni».

      5. Il comma 2-bis dell'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo 1 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, è sostituito dal seguente:

      «2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a cinque anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 438 e seguenti e 444 e seguenti del codice di procedura penale».